TITOLO
 

Or.S.A.

SEGRETERIA REGIONALE

Classif. : n°   04   /SR ‘14

Palermo, li 07/01/14        

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Palermo

Servizio Ispezione del Lavoro

Via Briuccia  67

Palermo

 

Ufficio SPRESAL dell’ASL

Via Mariano Stabile, 7

                                                        Palermo

 

p.c.                    RFI.

Spett.le         D.T.P. Infrastruttura

                                          Ing. A. Cucinotta

Palermo

 

p.c                     Spett.le  P.O.

                                            Dott. G. Lifrieri

Palermo         

  

Oggetto: esposto su concessione riposi settimanali e rischio di stress psicofisico dei lavoratori addetti al servizio di manutenzione dell’infrastruttura della    Società R.F.I. S.p.A.

 

La scrivente Organizzazione Sindacale Or.S.A. Ferrovie, Sede Regionale di Palermo, via Torino, 24, 90124 Palermo, di quanto in oggetto, espone.

 

Descrizione attività lavorativa in esame e normativa contrattuale di riferimento

La Società R.F.I. S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione di Palermo. – organizza un servizio di reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro giornaliero, ai lavoratori addetti alle attività di manutenzione dell’infrastruttura, di riparazione dei guasti agli Impianti di Sicurezza e continuità del servizio ferroviario.

Il servizio è previsto e normato dal CCNL delle Attività Ferroviarie rinnovato con le parti sociali il 20 luglio del 2012. L’orario di lavoro dei richiamati lavoratori è regolato dall’art. 28 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dall’art. 13 del Contratto di Confluenza del Gruppo Ferrovie dello Stato i quali prevedono il limite massimo delle 38 ore settimanali di lavoro, mentre la specifica normativa (art. 79 CCNL AF) obbliga il lavoratore a prestare servizio di reperibilità per 7 (sette) giorni ogni 4 (quattro) settimane, estensibili a 10 (dieci) previo accordo con le parti sociali. 

Esposto

La suddetta Direzione predispone turni di reperibilità di almeno 7 giorni continuativi di calendario, dal lunedì alle 00,00 alla successiva domenica fino alle 23,59, quindi comprensivi del periodo e del giorno normalmente destinato al riposo settimanale (sabato e domenica).

Il lavoratore, di conseguenza, nel periodo di reperibilità è sottoposto a:

·           7 ore e 36 minuti di lavoro giornaliero ordinario, per cinque giorni settimanali, normalmente dal lunedì al venerdì (38 ore settimanali);

·           Reperibilità fuori dall’orario di lavoro giornaliero, con interventi di durata fino a 8 (otto) ore consecutive, anche senza aver fruito del riposo minimo di 8 (otto) ore dal termine della prestazione giornaliera ordinaria;

·           interventi in reperibilità di durata anche di 8 (otto) ore consecutive nel periodo ovvero nel giorno di riposo settimanale (sabato e domenica) con conseguente superamento del limite di lavoro settimanale in quanto già prestato nei precedenti giorni.  Al riguardo, si riferisce che; il lavoratore terminato il periodo di reperibilità riprende servizio per i successivi 5 (cinque) giorni, disimpegnando le successive 38 (trent’otto) ore di lavoro ordinario settimanale.

 

 

Vi è quindi la possibilità che il dipendente sia obbligato, ogni 4 (quattro) settimane, in periodi lavorativi di 12 (dodici) giorni consecutivi, nei termini sopra descritti, senza fruire di almeno 24 ore consecutive di riposo settimanale.

Si evidenzia che il personale chiamato ad operare in reperibilità interviene per ripristinare la sicurezza della circolazione ferroviaria un’attività lavorativa che, in numerosi casi, richiede, anche per garantire la propria incolumità, la massima attenzione e la piena efficienza fisica.    

Per quanto sopra esposto, si chiede a codeste Strutture di valutare e eventualmente intervenire, rispetto all’organizzazione del servizio di reperibilità predisposto dalla Direzione Territoriale Produzione di R.F.I. S.p.A. sede di Palermo

In merito all’utilizzazione dei lavoratori, si chiede di valutare l’ipotesi di un eccessiva somministrazione di ore di lavoro nell’arco di 12 (dodici) giorni consecutivi, ogni 4 (quattro) settimane, tale da ingenerare rischi di stress e usura delle capacità cognitive del lavoratore.

Si segnala che questi lavoratori effettuano anche numerose prestazioni lavorative notturne (fino a 79 annue) e che il settore è esposto a diversi rischi professionali insiti dell’attività lavorativa svolta, con conseguenti riflessi negativi sulla frequenza degli infortuni sul lavoro, a volte anche mortali.

 

Distinti saluti

                                                                                 

            

           

 

                                              

                                                                                                               Il Segretario Regionale

                                                                                                                Giuseppe Terranova