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Interrogazione urgente ai sensi dell'articolo 151

Al Ministro del lavoro

Premesso che

Al personale dipendente dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane iscritto al Fondo Speciale FS instituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 L. 488/99 e in particolare ad alcune figure professionali, sono stati riconosciuti, da sempre, dei requisiti agevolati per l’accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione della pesantezza del loro lavoro;

I suddetti requisiti, riconosciuti quando le Ferrovie dello Stato erano azienda pubblica, sono stati confermati al personale anche successivamente, in occasione della trasformazione dell’azienda in società per azioni;

Come detto, in forza dell’art. 43 della L. 488/99, a decorrere dal 1.04.2000 i ferrovieri transitarono in un fondo speciale istituito presso l’INPS in sostituzione del precedente “Fondo pensione del personale delle Ferrovie dello Stato”. Anche nel passaggio al “Fondo Speciale” alcune limitate categorie di lavoratori (Macchinista,Capotreno/Capo Servizi Treno,Tecnico della Circolazione,Tecnico di manovra e condotta,Tecnico polifunzionale cargo,Operatore Specializzato Circolazione,Operatore Specializzato di Bordo) conservarono il requisito pensionistico di vecchiaia a 58 anni di età, con un’anzianità di servizio di almeno 25 anni;

Questa previsione non era generalizzata, ma come già anticipato, riguardava il personale impiegato nelle attività di condotta dei mezzi di trazione ferroviaria (macchinisti), il personale utilizzato in compiti di sicurezza e di assistenza a bordo dei convogli ferroviari (capi treno ed operatori specializzati di bordo) ed ancora, gli stessi requisiti venivano riconosciuti al personale navigante, nonché a quello utilizzato in attività di manovra dei convogli ferroviari (aggancio e sgancio locomotive, composizione e scomposizione dei convogli ferroviari);

Proprio in ragione della gravosità del loro lavoro, che si svolge su turni non cadenzati nelle 24 ore e per 365 giorni all’anno (macchinisti e capi treno) all’aperto e in qualsiasi condizione atmosferica (personale addetto alle attività di manovra e composizione e scomposizione convogli), per lo svolgimento di tali attività, veniva e viene ancora preteso il possesso di requisiti fisici particolarmente rigorosi.  I suddetti requisiti fisici e pisco-attitudinali vengono oggi richiesti, a seguito dei processi di liberalizzazione, non solo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ma anche ai dipendenti delle altre Imprese Ferroviarie certificate in Italia (ad oggi 34).

Il personale di cui trattasi, che è parte integrante del sistema di sicurezza e di continuità dell’esercizio ferroviario, è stato ignorato dalle norme in materia di riconoscimento delle attività “usuranti” che si sono succedute sin dal 2010; tale esclusione, si ritiene, trovava ragion d’essere proprio nel sistema pensionistico più favorevole per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui godevano storicamente i lavoratori dipendenti dalle Ferrovie dello Stato assunti fino al 1.4.2000, ma ha determinato una disparità di trattamento con i dipendenti dalle stesse Ferrovie dello Stato, assunti successivamente alla suddetta data e con i dipendenti dalle altre Imprese ferroviarie - che svolgevano e svolgono le stesse mansioni – per il solo fatto di essere stati iscritti direttamente all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);

 Della particolare gravosità del suddetto lavoro ne è dimostrazione l’alta incidenza dell’inidoneità fisica riscontrata tra i lavoratori addetti alle sopraindicate mansioni. Le loro condizioni fisiche vengono, infatti, periodicamente monitorate attraverso visite mediche di revisione previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 23 febbraio 1999 n. 88, che si intensificano con l’avanzare dell’età, proprio in ragione del prevedibile e quasi naturale calo fisico dei lavoratori, ragione questa che aveva portato, appunto, a definire requisiti agevolati, ripetto a quelli ordinari, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per effetto dell’evoluzione del recente quadro normativo la situazione evidenziata appare particolarmente contraddittoria e l’esclusione ai benefici pensionistici degli addetti al trasporto ferroviario non trova alcuna compiuta giustificazione, se si compara a quanto opportunamente riconosciuto ai lavoratori conducenti mezzi pesanti su gomma che trasportano più di nove passeggeri;

Per quanto sopra, sembra oltremodo opportuno cogliere l’occasione per porre ordine all’intero quadro normativo e riconoscere, al personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, al personale navigante, al personale di manovra e a quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, i benefici previsti per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. L’occasione potrebbe essere quella dell’emanazione dell’apposito regolamento, da emettersi entro il 30 giugno 2012, così come previsto dall’art. 24, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011. Il problema in questione è stato oggetto di apposito atto di avviso comune sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL delle attività ferroviarie e per Confindustria da AGENS e FEDERTRASPORTO;

In tale circostanza, ovviamente, si dovrà fare riferimento alle attività svolte e non già al regime pensionistico cui i lavoratori sono iscritti. Ciò per dare una risposta equa ed organica per tutti i lavoratori operanti nel sistema dei trasporti ora liberalizzato. Nell’intento di porre ordine al problema in questione, si evidenzia che nel settore ferroviario ad altri profili professionali ( Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione) vengono richiesti requisiti di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione assunzione particolarmente rigorosi e periodicamente monitorate, attraverso visite mediche di revisione previste dallo stesso Decreto del Ministro dei Trasporti del 23 febbraio 1999 n. 88. Dette visite si intensificano con l’avanzare dell’età dei lavoratori, proprio in ragione del prevedibile e quasi naturale, loro calo fisico.

Infine, preme segnalare che nel Gruppo FS esiste il noto problema dei lavoratori “esodati”. Infatti, per effetto dell’applicazione delle procedure previste dal “Fondo di sostegno al reddito per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato” istituito con accordo sindacale del 15 maggio 2009, sono stati posti a carico del Fondo circa 2.600 lavoratori. Tale Fondo, affidato alla gestione dell’INPS, è rivolto al personale FS e prevede prestazioni straordinarie di accompagnamento a pensione in ragione di formale dichiarazione di esubero sottoposta al confronto con le organizzazioni sindacali e previa risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto il citato personale è sprovvisto degli ammortizzatori sociali tradizionali. Si precisa che gli oneri per detto accompagnamento sono tutti a carico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che sono impegnate in un’opera di risanamento e di sviluppo.

In assenza di intervento volto a garantire il trattamento di pensione al personale già esodato e di un giusto riconoscimento ai lavoratori impegnati nelle suddette attività ferroviarie, del trattamento pensionistico previsto per i lavoratori utilizzati nelle attività usuranti, si produrrebbe un ingiusto danno agli stessi lavoratori e si potrebbe compromettere la citata azione di risanamento e di sviluppo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

Per sapere se

Il Ministro interrogato in sede di emanazione del regolamento, da emettersi entro il 30 giugno 2012, così come previsto dall’art. 24, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011, per quanto in premessa, non intenda porre ordine all’intero quadro normativo e riconoscere, al personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, al personale navigante, al personale di manovra e a quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché a quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione, i benefici previsti per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e quali misure ritenga di dover adottare ai fini di garantire il trattamento di pensione al personale già esodato così evitando un ingiusto danno agli stessi lavoratori.

 

Sen. D'Alia

 
 
 

 

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