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In Osservanza del vigente CCNL, ad inizio anno l’azienda comunica al personale la programmazione dei turni che solo recentemente e in modo assolutamente arbitrario vengono definiti “teorici”. La programmazione dei turni è un diritto dei lavoratori dettagliatamente definito nel Contratto nazionale delle Attività Ferroviarie che risulta disatteso nell’impianto Navigazione di Messina. Nella fattispecie si verifica spesso che i turni programmati non coincidono con quelli realmente effettuati e in caso di giorni lavorati e/o festività coincidenti con il RI.SE. l’azienda omette di riconoscere il trattamento previsto negli articoli contrattuali sotto riportati:
Cap.4 art.23 CCNL delle attività ferroviarie 3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell’art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente la prestazione giornaliera programmata definita in applicazione dei punti 1.1, 1.2 e 1.3 del citato art. 22 (Orario di lavoro), ovvero le prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate. Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell’azienda far recuperare e del lavoratore accettare l’eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio. Al riguardo le parti potranno procedere a livello aziendale alla definizione di diverse soluzioni. In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque corrisposta l’eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all’art. 69 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.
Cap.4 art.24 CCNL delle attività ferroviarie 1.2 Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 22 del CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 71 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente comma, una giornata di retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 63 (Retribuzione), all’art. 64 (Aumenti di anzianità) e all’art. 67 (Salario professionale) del presente CCNL.
Quanto previsto dal CCNl è totalmente disatteso dalla direzione aziendale che, fra l’altro, non ha mai chiesto alle OO.SS. di definire diverse soluzioni, pertanto, in caso di mancato riscontro e in assenza di celeri interventi risolutivi, si anticipa alle SS.LL. in indirizzo ed ai lavoratori che leggono per conoscenza che la scrivente O.S.adirà le vie legali per il riconoscimento dei diritti negati. Restiamo in attesa di urgente riscontro.
Cordiali Saluti
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3 commenti presenti |
antonio runci Date: 21 feb 2011 |
nella giornata festiva lavorata ,la società retribuisce come straordinario solo il 20% delle ore lavorate poi in applicazione delle norme summenzionate se non usufruisce della relativa giornata di riposo ha diritto ad una giornata di stipendio (straordinario). Nella applicazione pratica invece la società elargisce solo il "rimanente" 80% sottrendo di fatto il 20% . Questa è una violazione molto più grave di quelle prospettate perchè di fatto sono soldi che non sono dati e sono dal 2003 che fa così .
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Mariano Massaro Date: 21 feb 2011 |
@Antonio, stiamo preparando l'interruttiva e subito dopo adiremo le vie legali, sarebbe opportuna la tua presenza ma capisco che al momento hai problemi più grandi, però potresti aiutarci attraverso una nota dettagliata delle omissioni aziendali da allegare alla documentazione che sottoporremo all'attenzione dell'avvocato. Ciao
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stabile
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ALLA BASE DI QUESTE NOVITA' POSSO DIRE CHE LA
COALIZIONE DI RUNCI - MASSARO - D'ORAZIO - E QUALCHE ALTRO SINDACALISTA
SERIO - A MIO AVVISO LA NAVIGAZIONE NON SAREBBE IN QUESTO STATO. CERTO
NESSUNO E' PERFETTO, MA CREDO CHE LA SERIETA' DI LAVORARE, ED ESSERE CON
I LAVORATORI, LA FERROVIA NON SI SAREBBE PERMESSA DI FARE QUELLO CHE HA
FATTO. MIO PARERE CREDO CONDIVISO DA ALTRI. |